12 Feb Legge di bilancio 2019 – Le disposizioni per il lavoro
Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62, è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019.
Non sono molte le novità che interessano direttamente l’amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro e, in molti casi, richiedono per l’attuazione un’ulteriore regolamentazione mediante decreto.
Di seguito Vi abbiamo riepilogato gli interventi più significativi in materia di lavoro.
Comma 278 – Congedo obbligatorio retribuito del padre
Mediante modifica dell’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).
Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima.
Commi da 291 a 295 – Incentivo per impego di giovani autotrasportatori
Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Le disposizioni si applicano:
- ai conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio 2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione;
- alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, alle imprese di autotrasporto spetta una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.
Il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dal 1° gennaio 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del Lavoro con apposito provvedimento.
Comma 445 – Sanzioni amministrative e attività ispettiva
Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l’organico, sono stati incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:
- del 20% per quanto riguarda:
- lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato – articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002-);
- esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003);
- ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge (articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003);
- richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione (articolo 18, comma 4, D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (articolo 18, comma 4-bis, D.Lgs. 276/2003);
- appalti e distacchi non genuini (articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003);
- mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (articolo 12, commi 1-3, D.Lgs. 136/2016);
- violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero (articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003);
- del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;
- del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Comma 485 – Posticipo congedo di maternità
Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà, per le lavoratrici, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Comma 533 – Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.
I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’Inail l’intero importo del rimborso.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento.
Commi 706-717 – Bonus giovani eccellenze
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cittadini in possesso:
- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Le modalità di fruizione dell’esonero saranno definite dall’INPS mediante circolare per espressa previsione del comma 714.
L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.
Sicuramente ridondate è la previsione del comma 710, dove si prevede che l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale destinatario del bonus.
In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.
Commi 1121-1126 – Tariffe Inail
Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine per l’invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differito al 16 maggio 2019 la scadenza dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e calcolo e versamento del premio), nonché della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte.
In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio supplementare dovuto in relazione all’incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.
Infine, si escludono i premi Inail dall’ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.
Sul proprio sito l’Inail ha precisato quanto segue:
“è rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. In particolare:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018”.